Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
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Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi degli elettori.
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' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi
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Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle
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Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o
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Chiunque forma una lista o un elenco di elettori in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di
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Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti,le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste degli
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Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un elettore che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un elettore che non doveva essere
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Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri che sia effettuata
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Non più tardi del 31 dicembre il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre